Bonus 600 euro, nessun aumento per i collaboratori sportivi

I collaboratori sportivi potranno beneficiare di un bonus di 600 euro, senza ulteriori aumenti fino a 1000 euro, come previsto per alcune categorie di lavoratori. Il bonus 1000 euro infatti sarà destinato a quelle categorie di lavoratori che dimostreranno di aver ridotto il fatturato di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019. Per altre categorie, come i nuovi beneficiari che andranno a usufruire del bonus 600 euro o i lavoratori dello spettacolo, l’aumento non ci sarà: un discorso che vale anche per i collaboratori sportivi.

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Per quanto riguarda i collaboratori sportivi, infatti, è l’articolo 105 a disciplinare il pagamento del bonus 600 euro:

“Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.”

Per i lavoratori sportivi con rapporto di collaborazione già attivo alla data del 23 febbraio è dunque previsto un doppio bonus 600 euro sia per aprile che per maggio erogato dalla società Sport e Salute Spa. Si ricorda che possono ottenerlo solo coloro che risultano impiegati presso:

  • Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
  • Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
  • federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
  • società e associazioni sportive dilettantistiche.

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Per quanto riguarda la domanda, per le due mensilità di aprile e maggio le cose potrebbero cambiare come scritto ancora nell’articolo 105 del Decreto Rilancio:

“Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. ”

“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di maggio 2020.”

Si ricorda che per i collaboratori sportivi esiste l’incompatibilità del bonus 600 euro con il reddito di cittadinanza:

“Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal presente decreto.”