Cassa Integrazione, si allungano i tempi di pagamento: quanto si perde di stipendio

Stanno iniziando a arrivare i pagamenti per il Bonus da 600 euro, come riporta leggioggi.it, dal decreto Cura Italia ma si aspetta anche la Cassa Integrazione per i lavoratori.

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Il propagarsi dell’emergenza Coronavirus ha costretto il governo a intervenire a più riprese, con provvedimenti mirati a sostenere e tutelare le imprese che ad oggi hanno dovuto ridurre, sospendere o addirittura interrompere la propria attività lavorativa. La misura, in tal senso, più importante assunta dallo Stato è “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), che ha esteso su tutto il territorio nazionale misure straordinarie per risollevare le sorti dell’economia di molti imprenditori e dei rispettivi dipendenti.

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Nello specifico, l’intervento ha riguardato gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, rendendone l’utilizzo semplificato e allargando la platea d’accesso ai Fondi di solidarietà.

Molti lavoratori, dunque, vivono in questi giorni un periodo di riposo forzato per via della chiusura di molte attività, in quanto non considerate “essenziali” per garantire beni e servizi indispensabili, alla luce dei diversi interventi normativi di chiusura attività, ultimo in ordine cronologico il Decreto 10 aprile che ha prorogato le restrizioni e chiusure al 3 maggio.

Non potendo adottare la modalità di svolgimento del lavoro in smart working, i lavoratori costretti a rimanere a casa quanto perdono di stipendio? Quando riceveranno i soldi della cassa integrazione? Esiste un importo massimo dell’integrazione salariale? Ecco un riepilogo dettagliato sulla cassa integrazione 2020.

Cassa integrazione 2020: il trattamento ordinario
Per quanto riguarda la Cigo, le aziende possono richiedere l’integrazione salariale se hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le domande possono essere trasmesse per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

L’accesso è rivolto alle aziende industriali, quali ad esempio:

le imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato.

Come anticipato in premessa, la Cigo non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale. Inoltre, il periodo di ricorso alla casa integrazione non rientra ai fini del computo della durata, ossia nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal FIS. Altra semplificazione riguarda il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva, che non è più richiesto.

Da notare, altresì, che le aziende – all’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale – non sono tenute a comunicare all’INPS le risultanze dell’esame congiunto con i sindacati.

Cassa integrazione 2020: i trattamenti in deroga
La Cassa integrazione in deroga, diversamente, concessa fino a 9 settimane dalle Regioni, riguarda le imprese che non hanno accesso alla Cigo o Cigs. Inoltre, il “Decreto Cura Italia” ha esteso tra i beneficiari anche quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi, estendendo la tutela del reddito al personale dei datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Sono esclusi i lavoratori domestici.

L’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga è garantito previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Sono esonerati dal predetto accordo i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Cassa integrazione 2020: l’assegno ordinario
Limitatamente per il periodo “23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020”, l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Cassa integrazione 2020: come viene pagata
In merito alle modalità di pagamento della Cigo, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.

In aggiunta, pochi giorni fa è stato firmato un accordo fra Inps e Abi (associazione banche italiane) per semplificare e accelerare l’accredito della Cig da parte delle banche. In sostanza, Da aprile 2020 non è più necessario che le coordinate bancarie vengano validate dalla banca e poi trasmesse all’Inps.

La veridicità delle informazioni per l’accredito della Cig in pagamento diretto sarà verificata direttamente dall’Istituto con la banca o la posta. Non sarà più necessaria la compilazione e trasmissione da parte del lavoratore del modello cartaceo SR41. Niente incombenze per il dipendente quindi. Questa è la novità contenuta nel messaggio numero 1508 del 6 aprile 2020.

In conseguenza della particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso, le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Con riferimento alle aziende che accedono al FIS, le modalità di pagamento per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti prevedono la possibilità:

di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente;
di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni.

I trattamenti salariali in deroga, invece, sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Successivamente, le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni.

Cassa integrazione 2020: i massimali
L’importo della cassa integrazione dipende sostanzialmente da due fattori principali:

il totale delle ore di lavoro non lavorate e per le quali il datore di lavoro chiedere la Cig;
la retribuzione che il lavoratore avrebbe avuto diritto se avesse prestato l’attività lavorativa.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 3, co. 5, del D.Lgs n. 148/2015, i trattamenti di integrazione salariale sono soggetti a degli importi massimi. Tali importi vengono rivalutati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Per quest’anno, ossia dal 1° gennaio 2020, la retribuzione sia lorda che netta mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, sono state fornite dall’Inps con la Circolare n. 20 del 10 febbraio 2020.

In particolare, i limiti reddituali sono pari a:

993,21 euro lordi (935,21 euro netti), per le retribuzioni inferiori o uguali a 2.148,74 euro;
193,75 euro lordi (1.124,04 euro netti), per le retribuzioni superiori a 2.148,74 euro.
I predetti importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della L. n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%.

Detti importi massimi devono essere incrementati, nella misura ulteriore del 20%, per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. In quest’ultimo caso, i limiti reddituali sono pari a:

1.197,82 euro lordi (1.127,87 euro netti), per le retribuzioni inferiori o uguali a 2.148,74 euro;
1.439,66 euro lordi (1.355,58 euro netti), per le retribuzioni superiori a 2.148,74 euro.
Per quanto concerne l’assegno ordinario per il Fondo del credito, i massimali dell’assegno ordinario sono così fissati:

1.186,29 euro, per retribuzioni inferiore a 2.184,24 euro;
1.367,35 euro, per retribuzioni comprese tra 2.184,24 euro e 3.452,74 euro;
1.727,41 euro, per retribuzioni superiori a 3.452,74 euro.
L’assegno emergenziale, invece, ha un importo massimo di:

443,35 euro (2.300,66 euro al netto), in caso di retribuzione tabellare annua inferiore a 41.829,33 euro;
752,41 euro, in caso di retribuzione tabellare annua compresa tra 41.829,33 euro a 55.037,77 euro;
852,34 euro, in caso di retribuzione tabellare annua superiore a 3.852,34 euro.
Cassa integrazione 2020: quanto si perde di stipendio?
L’importo che riceverà il lavoratore per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali stabiliti annualmente.

Tuttavia, tale calcolo non sempre corrisponde in maniera esatta in quanto bisogna conoscere anche altri elementi che possono variare il risultato finale.

Un’azienda che chiede la Cig a zero ore (ossia con 0 ore lavorate dal dipendente). Ipotizziamo che in busta paga il lavoratore abbia un importo lordo imponibile previdenziale di 1.500 euro. Tale lavoratore avrebbe diritto all’80% per il periodo di Cig, ossia 1.200 euro.

Questo lavoratore, però, non i 1.200 euro ma 998,18 euro lordi e 939,89 euro netti, al lordo della tassazione Irpef, perché la legge impone i massimali. A questo punto, quindi, la percentuale che il lavoratore perde sullo stipendio reale è nettamente maggiore.

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