INPS, Bonus 1800 euro: come richiederlo

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In arrivo il bonus Inps di 1800 euro tra le indennità previste dal decreto Rilancio emanato dal Governo Conte, per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza epidemiologica Covid.

I soggetti che potranno richiederlo sono i seguenti:  

  • stagionali
  • intermittenti
  • autonomi occasionali
  • incaricati delle vendite a domicilio

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L’indennità è erogata dall’ Inps previa domanda per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito.Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’ assegno per il nucleo familiare.

Per tutte le categorie ammesse, la norma prevede che non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente, o di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori stagionali

Tra i destinatari dell’indennità Covid-19 i lavoratori dipendenti stagionali (appartenenti a settori diversi : da quelli del turismo e degli stabilimenti termali ), che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che in questo lasso di tempo abbiano prestato attività lavorativa per almeno 30 giornate.

Per i lavoratori stagionali che avevano già presentato domanda per il riconoscimento del bonus ,per il mese di marzo 2020 ma gli è stato negato, a causa dell’appartenenza del datore di lavoro a settori considerati del turismo e degli stabilimenti termali, non dovranno ripresentare domanda in quanto d’ufficio, l’Inps ne verificherà la sussistenza dei requisiti di riconoscimento.

Lavoratori intermittenti

Anche i lavoratori intermittenti riceveranno il bonus 1.800 euro. Si tratta di chi ha svolto una prestazione lavorativa, sulla base di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Sono destinatari dell’indennità:

-sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con e senza obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità.

Lavoratori autonomi occasionali

Si tratta dei lavoratori autonomi privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Codesti lavoratori devono essere stati titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, di contratti di lavoro autonomo occasionali e non avere stipulato un contratto di questa tipologia alla data del 23 febbraio 2020.

Per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Possono accedere al bonus anche i lavoratori che per il 2019 hanno ottenuto:

-un reddito annuo superiore a 5 mila euro ,purché derivante dall’attività di vendita a domicilio.

-che siano titolari di partita Iva attiva

-iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020

-che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La domanda va presentata on-line tramite il portale Inps con uno dei seguenti strumenti:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

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