INPS – Arrivano chiarimenti su 104, invalidità e congedi parentali

L’Inps ha fatto sapere che, in seguito alla sospensione delle visite per gli stati di invalidità e disabilità dovuta all’emergenza coronavirus, e il successivo moltiplicarsi delle domande arrivate all’Istituto, con tempi di attesa dilatati, sarà possibile usufruire di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura anche in assenza di una visita sanitaria di conferma con relativo verbale di revisione.

Il chiarimento, che è arrivato con il messaggio firmato dalla direttrice generale Gabriella Di Michele e pubblicato il 13 gennaio 2021, il n. 93, riguarda i permessi della legge 104 del 5 febbraio 1992, previsti dai commi 3 e 6 dell’art. 33.

Si applica inoltre alle misure previste dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, ovvero il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario.

L’Inps ha fatto sapere che le Strutture territoriali dell’istituto esamineranno di nuovo i provvedimenti già adottati e le istanze pervenenute e non ancora definite alla luce di questi nuovi chiarimenti. I cittadini già in possesso dei verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano dunque tutti i diritti acquisiti anche nelle more dell’iter sanitario di revisione, come da istruzioni fornite con la circolare n. 127 dell’8 luglio 2016.

I lavoratori possono usufruire dei permessi e delle agevolazioni in quanto precedentemente autorizzatialla loro fruizione in base a una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione. La situazione cambia se viene fatta la domanda per la prima volta. Se un lavoratore ha un verbale di handicap in corso di validità e presenta un’istanza per la fruizione dei permessi dopo la scadenza del termine indicato nello stesso verbale. La domanda verrà accolta in maniera provvisoria in attesa che si concluda l’iter sanitario di revisione.

Se in seguito al verbale di revisione vengono confermati lo stato di disabilità con connotazione di gravità o gli altri requisiti previsti dalla legge, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data della sua presentazione – e non dunque da quella dell’accertamento.

Se in seguito al verbale non vengono invece confermati i requisiti previsti dalla legge, l’Inps procederà al recupero del beneficio fruito. Vale a dire che bisognerà restituire eventuali agevolazioni e prestazioni economiche.