Cassa integrazione e anticipo INPS, le nuove scadenze di luglio

Il Ministero del Lavoro ha illustrato la nuova disciplina riguardante la cassa integrazione in deroga introdotta con il dl Rilancio alla luce delle varie integrazioni e modifiche. In particolare, si tratta d una serie di chiarimenti e nuove scadenze delle domande da parte dei datori di lavoro che si sono mostrati interessati all’anticipazione del 40% del trattamento da parte dell’INPS.

ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO

LEGGI ANCHE – Cassa integrazione – E’ caos totale: emerge un documento interno INPS

L’ente di previdenza aveva indicato il 3 luglio come data ultima per la trasmissione delle domande riferite a nuovi periodi di cassa integrazione in deroga che fossero precedenti al 18 giugno, mentre il Ministero, riconoscendo comunque questa come primaria scadenza, ha concesso fino al 15 luglio come tempo massimo per questa fattispecie, indicando invece il 17 luglio come data ultima per quelle domande che sono relative ai periodi successivi all’entrata in vigore del Decreto.
Sul testo ufficiale si legge: “In tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In sede di prima applicazione [….] 17 luglio 2020, se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata; per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, l’istanza può essere presentata a pena di decadenza entro il termine del 15 luglio 2020”.
“Le domande di accesso alla CIG in deroga ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, devono essere presentate a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (termine quindi del 17 luglio 2020) se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 il termine è fissato a pena di decadenza al 15 luglio 2020.”