INPS, Reddito di Cittadinanza: cambiano date pagamento agosto

Stanno arrivando i Bonus 600 euro, come riporta trendonline.com, per i lavoratori che fanno richiesta domanda.

Anche nel mese di agosto 2020 l’Inps provvederà a ricaricare la carta RdC con la mensilità che spetta ai percettori del Reddito di Cittadinanza. Inoltre, fornirà a Poste Italiane le disposizioni relative ai nuovi fruitore che hanno fatto richiesta del sussidio nel mese di luglio. In quali giorni di agosto avverrà la ricarica della Carta RdC?

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Il pagamento di agosto 2020 del Reddito di Cittadinanza
Le tempistiche di pagamento della ricarica del RdC si ripetono identiche mensilmente. Esistono due scadenze: una relativa alle nuove domande accolte e accettate, l’altra relativa ai beneficiari che sono già in possesso della carta e attendono la mensilità numero due, tre, ecc.

Per le nuove domande, se l’istanza è stata presentata entro il 31 luglio 2020, l’elaborazione e le disposizioni di pagamento relative saranno inviate dall’Inps a partire dal 15 agosto a Poste Italiane, che si farà carico della distribuzione della Carta RdC con la prima mensilità di agosto già accreditata. Se, invece, la nuova domanda è stata presentata nel mese di agosto (fino al giorno 31), la Carta RdC sarà disponibile a partire dal 15 settembre.
Per le domande di Reddito di Cittadinanza, presentate prima di luglio 2020, quindi per beneficiari che attendono la seconda, terza, ecc. mensilità, la ricarica della Carta RdC avverrà fra il 24 e il 27 agosto 2020.
Cos’è il Reddito di Cittadinanza?
Il Reddito di Cittadinanza è un sostegno economico di contrasto della povertà. Introdotto con il Decreto Legge n.4 del 28 gennaio 2019, è una misura di sostegno del reddito finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Se tutti i componenti del nucleo familiare hanno età anagrafica pari o superiore ai 67, il RdC assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (le cui scadenze di pagamento rimangono le medesime di quelle del RdC).

L’accesso al beneficio è vincolato alla presenza di requisiti reddituali e patrimoniali che attestino la reale necessità di sostegno economico da parte del singolo o del nucleo familiare. L’elenco completo dei criteri di accesso si trova alla pagina dedicata del sito Inps.

Il beneficio viene erogato dall’ente previdenziale, per un periodo massimo di 18 mesi, attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza. Mensilmente la Carta RdC viene ricaricata dell’importo stabilito in base al calcolo che tiene conto sia del reddito familiare rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza, e sia del canone di locazione o dell’importo della rata di mutuo, o del contratto di acquisto o di costruzione della casa.

I beneficiari del RdC, una volta inviata l’istanza, e ricevuta da parte dell’Inps la conferma dell’accoglimento della richiesta, potranno ritirare la carta di pagamento, con già accreditata la prima mensilità del beneficio, presso l’ufficio postale designato. A fronte della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro, resa dai componenti del nucleo familiare, e della successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego, i beneficiari vedranno mensilmente l’accredito dell’importo prestabilito sulla Carta RdC. Questo potrà essere speso per acquisti di beni e servizi essenziali e per il canone di affitto o la rata del mutuo casa. Una parte invece dell’importo può essere prelevata direttamente presso uno sportello bancomat, in misura variabile in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

La mancata disponibilità al lavoro, l’assenza senza giustificato motivo alle iniziative di carattere formativo e ai progetti utili alla collettività e la mancata accettazione di almeno una delle tre offerte di lavoro congrue, determineranno la decadenza o la riduziione del beneficio.

La maniera più semplice per presentare domanda del Reddito di Cittadinanza è rivolgersi al proprio patronato CAF di fiducia. In alternativa la domanda può venire accolta anche presso gli uffici di Poste Italiane, e ovviamente in modalità telematica collegandosi alla pagina dedicata redditodicittadinanza.gov.it.

Quando avviene la sospensione del pagamento del RdC
Il Decreto Cura Italia art. 34, per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid aveva previsto alcune proroghe delle scadenze relative agli obblighi di comunicazione delle variazioni reddituali, patrimoniali e del nucleo familiare. La sospensione degli obblighi derivanti dal sussidio era intesa dal 23 febbraio al primo giugno 2020.

Attualmente sono dunque ripristinate le naturali scadenze previste per la fruizione del beneficio.

La mancata presentazione entro il 31 gennaio 2020 del nuovo Isee comporta la sospensione del pagamento del Reddito di Cittadinanza da parte dell’Inps. La mensilità di agosto, pertanto, in mancanza della comunicazione del nuovo Isee 2020, non sarà caricata sulla Carta RdC.

Stiamo parlando di sospensione, non revoca. Dunque, regolarizzando la propria posizione presso un ufficio Inps o un patronato CAF, con l’aggiornamento dell’Isee all’anno in corso, sarà possibile ripristinare l’erogazione del beneficio.

Attenzione alla decurtazione del 20% della ricarica RdC
Secondo quando previsto dal Decreto attuativo del 2 marzo 2020, a partire dal luglio 2020 è prevista una decurtazione sugli importi non spesi della mensilità.

Il beneficio non speso della mensilità, a eccezione degli arretrati, oppure non prelevato dal possessore della Carta RdC, sarà sottratto nel limite del 20% del beneficio erogato, dalla mensilità successiva.

In altri termini, se a fine luglio è rimasto qualcosa sulla carta della mensilità, questo importo verrà sottratto dalla ricarica di agosto, nel limite del 20% del valore del beneficio. Questo controllo avverrà da parte dell’Inps mensilmente e semestralmente.

È evidente pertanto che occorre desistere da qualunque intenzione di accantonamento sulla Carta RdC. Per ottimizzare al massimo la fruizione del beneficio è buona cosa utilizzare ogni mese l’intera ricarica, ad es. pagando utenze domestiche, la rata del canone di affitto o del mutuo. Oppure ancora, acquistando beni alimentari con scadenze lontane, da consumare in periodi in cui la ricarica magari può essere meglio utilizzata per spese più urgenti. In alternativa, il prelievo di contante è la soluzione sicuramente più semplice, qualora non sia stato già raggiunto il limite massimo di prelievo mensile.

Quanto contante si può prelevare dal Reddito di Cittadinanza
Contrariamente a quanto si legge spesso, l’importo massimo di prelievo, in assoluto, non è un valore fisso, né tanto meno pari a 100 Euro per tutti.

In realtà, l’art. 5, comma 7 del Decreto Legge del 28 gennaio 2019 indica fra i vari servizi e beni acquistabili con la carta RdC, anche la possibilità di effettuare prelievi di contanti presso terminali Bancomat. Li fissa con un importo massimo mensile di 100 Euro per singolo individuo, limite che andrà poi modulato, moltiplicandolo per la scala di equivalenza, in presenza di un nucleo familiare composto da più persone.

I parametri della scala di equivalenza prevedono che l’importo massimo prelevabile sia calcolato in base al numero dei componenti il nucleo, della loro età e della eventuale presenza di un disabile. Il valore 1 è assegnato al primo componente del nucleo, ogni altro componente maggiorenne comporterà un incremento di 0,40 e 0,20 per ogni minorenne. Il totale del parametro di adeguamento, in ogni caso non potrà mai essere superiore a 2,10, o 2,20 se è presente un familiare disabile.

In sintesi, se un singolo può prelevare mensilmente 100 Euro dalla propria carta Reddito di Cittadinanza, una coppia può ritirare contanti fino a 140 Euro, mentre se la stessa coppia avesse due figli minorenni può arrivare fino a 180 Euro.

In ogni caso, il massimo prelevabile è 210 Euro, o 220 Euro nel caso sia presente una persona disabile all’interno del nucleo familiare.

I prelievi possono essere effettuati presso ATM postali pagando una commissione di 1 Euro, mentre presso ATM bancari, circuito Mastercard, l’operazione avrà un costo di 1,75 Euro.

Cosa si può e non si può comprare con il Reddito di Cittadinanza
Il Decreto 4/2019 definisce i beni e servizi che possono essere acquistati con il beneficio. È possibile acquistare tutto ciò che ‘serve a soddisfare le esigenze dei beneficiari al fine di favorire la più ampia partecipazione sociale’. Quindi generi alimentari, elettrodomestici, abbigliamento, calzature, benzina, scarpe, cene fuori, prodotti di elettronica, oltre il pagamento dei servizi essenziali: utenze domestiche, canone di affitto, rata del mutuo.

Con il Reddito di Cittadinanza non sono previsti acquisti finalizzati al soddisfacimento di bisogni non fondamentali, quindi sono esclusi servizi finanziari o di trasferimento di denaro, giochi che prevedono vincite, articoli di gioielleria e pelletteria, ingressi in club privati, acquisti online, servizi assicurativi (compresa l’assicurazione dell’autovettura).