Piglio, La Società Sport Village rivendica al Comune il risarcimento dovuto

   Nella seduta consiliare dello scorso ottobre, si discusse sulla gestione dell’impianto sportivo “Gianni Fraiegari”,  a seguito, da parte del Comune di Piglio, della procedura di revoca per inadempienza verso la società ”Sport Village s.r.l”, per mancato rispetto agli impegni sottoscritti nella convenzione. In quell’occasione vennero ricostruite le varie fasi legate alla concessione fatta nel 2010 alla società ”Sport Village s.r.l, della durata di 19 anni, che si sarebbe conclusa naturalmente il prossimo 2029. Oggi le parole dei consiglieri di minoranza di “Oltre” sembra siano state profetiche: “Premettendo che siamo felici che un bene torni nelle proprietà del Comune   e  che quindi sia nella disponibilità della cittadinanza, nel nostro ruolo di consiglieri abbiamo il dovere di andare ad analizzare che gli atti siano fatti bene e in modo chiaro,  verificando la modalità in cui si è rientrati nella proprietà di questo bene. Noi crediamo veramente che la situazione non è così gioiosa come volete far intendere, ma bensì si possono avere degli effetti successivi negativi proprio per la modalità riscontrata, nel rispetto dell’art.3 della convenzione”.  Infatti, proprio sulla scia di queste perplessità, che ad oggi sono diventate concrete, nei giorni scorsi la società “Smile Sport Village s.r.l”, ha inviato tramite il suo legale una nota al Sindaco Mario Felli con oggetto “Diffida e messa -Art. 3  comma 5 Convenzione del 30/07/2010”. “…….A seguito della risoluzione anticipata della convenzione del 30/07/2010 -si legge nella missiva- e della riconsegna dell’impianto sportivo , è sorto in capo alla società il diritto previsto dall’art.3, comma 5 della convenzione del 30/07/2010 secondo cui: “”in caso di risoluzione (…)  sarà in ogni caso dovuto al concessionario la differenza tra l’importo totale degli investimenti autorizzati e le quote di ammortamento (..) o il minor valore certificato con perizia giurata (…) controfirmata dall’ufficio tecnico  comunale””. Tale obbligazione è sorta automaticamente al momento della cessazione anticipata del rapporto ed è ulteriormente confermata dall’art. 15 della medesima Convenzione che impone all’Amministrazione di procedere alle necessarie “compensazioni e conguagli” , in caso di cessazione anticipata. Ad oggi nonostante le reiterate richieste, codesta Amministrazione non ha provveduto alla liquidazione di quanto dovuto né, tantomeno, ha attivato la procedura di determinazione tecnica del valore residuo, nonostante le continue richieste da parte della Smile Sport Village srl. Per tale motivo, la Società è stata costretta a conferire incarico ad un proprio consulente di parte, il quale ha stimato il valore residuo dell’investimento, relativo al rifacimento del campo in erba sintetica, in € 107.160,00”. Nella missiva si invita entro la metà del mese di attivare la procedura di determinazione del valore residuo, ai sensi dell’art 3, comma 5 della Convenzione. In caso contrario la Società agirà dinnanzi all’Autorità Giudiziaria, con aggravio di spese, interessi e costi a carico del Comune di Piglio.

 

 

 

 

Recent Posts