Reddito di emergenza – Novità col decreto sostegni, ecco la situazione

Con l’approvazione del dl Sostegni il nuovo Governo Draghi ha deciso di riconfermare e prorogare il reddito di emergenza, sussidio economico destinato alle famiglie in difficoltà e maggiormente colpite dall’emergenza Covid in Italia. Con il decreto sono stati stabiliti anche i nuovi requisiti, nonché gli importi e la durata dello stesso. Vediamo nel dettaglio le principali novità.

Destinato alle famiglie in difficoltà e in una condizione economica precaria a seguito dell’epidemia da Coronavirus in Italia, il reddito di emergenza è stato confermato e prorogato dall’Esecutivo per altri tre mesi. E così, con l’approvazione del dl Sostegni, il sussidio sarà riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

L’importo totale tiene conto della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare e può variare da un minimo di 1.200 euro a un massimo di 2.400 euro, il che vuol dire che i beneficiari riceveranno, mensilmente, un contributo economico che può variare da 400 euro a 840 euro ogni trenta giorni.

Hanno diritto a richiedere e ottenere il reddito di emergenza le famiglie con:

  • residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2020) inferiore a 10 mila euro (la soglia è accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo – fino a un massimo di 20.000 euro – e in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il REM continua a non essere compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e la stessa incompatibilità vale in caso di soggetti appartenenti al nucleo già percettori di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità), percettori di reddito/pensione di cittadinanza e titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.