Superbonus 110%, ecco quali sono gli immobili ammessi

Sul proprio sito online, l’Agenzia delle Entrate ha aggiunto in queste ore una sezione dedicata agli interpelli (“per saperne di più”), con l’obiettivo d fornire ai cittadini importanti chiarimenti relativamente alla possibilità di accedere al Superbonus 110%.

In particolare, sono state pubblicate delle risposte che vanno a indicare casi particolari di tipologie di immobili a cui si potrà applicare questo bonus.

ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO

LEGGI ANCHE – Superbonus 110% – Quando i lavori gratis? Ecco le date

Questo il completo e dettagliato elenco riportato anche da QuiFinanza:

  • Case antisismiche: l’acquirente di un immobile antisismico realizzato mediante demolizione e ricostruzione da un’impresa di costruzione (con vendita entro 18 mesi) può applicare il Superbonus per le spese sostenute da luglio 2020 al 31 dicembre 2021, anche se il compromesso è stato firmato nel 2018. Il contribuente può scegliere anche lo sconto in fattura o la cessione del credito, ma il fornitore non è mai obbligato ad accettare questa opzione che è esercitata dal contribuente che sostiene le spese “di intesa con il fornitore”. Intesa che rientra “nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali e delle pratiche commerciali”. Quindi, non lo si può imporre.
  • Rudere: un intervento sulle cosiddette “unità collabenti” (categoria catastale F2), immobili inagibili e non produttivi di reddito, è agevolabile (inizialmente era stata prevista questa limitazione, poi eliminata). Gli immobili classificati F/2 sono infatti “edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente”.
  • Immobile in comodato: è un titolo abilitativo, quindi dà diritto al Superbonus a parità di immobile e intervento. La semplice tinteggiatura della facciata esterna ad esempio non rientrano nell’agevolazione, ma può fruire del bonus facciate al 90% previsto dalla manovra 2020.
  • Villetta a schiera: l’unità immobiliare deve essere “funzionalmente indipendente” e deve disporre “di uno o più accessi autonomi dall’esterno”. In presenza di questi requisiti, si applica l’agevolazione.
  • Edificio in comproprietà: il legislatore fa esplicito riferimento, nella formulazione della norma, al condominio, mentre sono esclusi “gli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”. In quest’ultimo caso, non si può utilizzare il Superbonus né per gli interventi sulle parti comuni né per quelli sulle singole unità immobiliari.

LEGGI ANCHE – Superbonus 110%, cosa si rischia con i controlli del Fisco