La Legge a portata di mano
Rubrica legale a cura dell’Avv. Francesco Figliomeni
La domanda di fondo è semplice solo in apparenza: le parole sul web fanno davvero male quanto quelle pronunciate nella vita reale? La risposta del diritto è ormai chiara: sì, e in alcuni casi anche di più.
I social network sono lo spazio per eccellenza della libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione; tuttavia, questa libertà non è assoluta poiché quando un post, un commento o una storia superano certi limiti, possono violare diritti fondamentali della persona: onore, reputazione, riservatezza, identità personale.
Nel diritto civile il punto di riferimento è l’articolo 2043 c.c.: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Uno dei casi più frequenti riguarda la diffamazione sui social che, in quanto mezzo di pubblicità idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone, integra l’ipotesi aggravata di cui all’art. 595, comma 3, del codice penale e può dar luogo quindi sia a responsabilità penale sia al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. Accade quando qualcuno offende la reputazione altrui comunicando con più persone, in assenza dell’interessato e la diffamazione realizzata tramite social network, un post pubblico o un commento visibile a una platea di utenti integra facilmente questo requisito. A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che Facebook, Instagram, X o TikTok amplificano il danno, perché il messaggio può essere condiviso, salvato, commentato e restare online a lungo. Pertanto, non si tratta più di una semplice frase detta al bar, ma di un contenuto potenzialmente permanente.
È importante sottolineare che il danno risarcibile non è solo economico, ma anzi, molto spesso, è soprattutto un danno non patrimoniale consistente in sofferenza morale, umiliazione, perdita di credibilità sociale o professionale. Infatti, un medico, un insegnante, un imprenditore possono subire conseguenze concrete sulla propria attività a causa di un singolo post offensivo.
Un altro terreno delicato è quello delle recensioni online. In generale la critica è lecita, anche aspra, purché però rimanga vera (o almeno verosimile),espressa con continenza,funzionale all’interesse pubblico o informativo.Quando però una recensione è falsa, esagerata o scritta con intento denigratorio, può diventare fonte di responsabilità civile e negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di ristoratori, albergatori e professionisti che chiedono il risarcimento per recensioni inventate o vendicative.
Ancora più complesso è il fenomeno della cosiddetta“shitstorm”, ossia l’attacco collettivo online: anche chi si limita a condividere o rilanciare un contenuto offensivo può essere chiamato a rispondere, in quanto con tale atteggiamento contribuisce alla diffusione del danno.
Foto e video poi sono spesso al centro delle controversie poiché pubblicare l’immagine di una persona senza il suo consenso può violare il diritto all’immagine e alla privacy, soprattutto se il contenuto è idoneo a ledere la dignità o la reputazione.
Nella maggior parte dei casi a risponderne è l’autore del contenuto. Più raro, ma non escluso, è il coinvolgimento della piattaforma, soprattutto se non rimuove tempestivamente un contenuto manifestamente illecito dopo una segnalazione.
Il diritto sta quindi cercando di adattarsi a una realtà in cui tutti sono potenzialmente editori di sé stessi e il messaggio che emerge dalle sentenze è chiaro:la tastiera non attenua la responsabilità.
Prima di pubblicare, commentare o condividere, vale la pena chiedersi non solo “posso farlo?”, ma anche “potrei danneggiare qualcuno?”, perché nel mondo dei social network un clic può bastare per trasformare un’opinione in un illecito.
E il risarcimento, questa volta, non arriva sotto forma di “like”, ma di una condanna in tribunale!
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* Foto By Michael Burrows da pexels (7129050)