Reddito di Emergenza, è possibile visualizzare esiti e importo

Con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, l’INPS ha reso noto che a partire da ieri è possibile visualizzare gli esiti, la data di disposizione e l’importo delle domande di Reddito di Emergenza presentate entro il 31 maggio e trasmesse entro la stessa data. Le domande accolte sono state avviate al pagamento con data di disponibilità venerdì 12 giugno. Le domande presentate prima di lunedì 1 giugno verranno elaborate nella giornata odierna e da domani saranno consultabili i relativi esiti.

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Come si legge dal sito INPS:

Il Reddito di Emergenza (REM) è una misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge (articolo 82, commi 2, 3 e 6). Come per il Reddito di Cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è quindi il singolo richiedente ma l’intero nucleo familiare.

Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, è necessario l’ ISEEminorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Il reddito familiare, riferito alla mensilità di aprile 2020, e il patrimonio mobiliare si determinano secondo i criteri stabiliti dalla legge (rispettivamente: articolo 4, comma 2 e articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159 del 2013).

La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenzaper 400 euro.

Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REM è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

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L’importo mensile del REM è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.

La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro:
    • per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
    • in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennitàper i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Si tratta delle indennità riconosciute ai:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;
  • liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori domestici.

Il REM, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:

  • titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.
  • percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020.