INPS, Bonus 1800 euro: come ricevere pagamenti

In arrivo un nuovo bonus Inps di 1800 euro tra quelli previsti dal Decreto Rilancio  emanato dal Governo Conte per fronteggiare la crisi Covid. 

Lo scopo è quello di sostenere lavoratori dipendenti e autonomi che a causa di questa grave emergenza hanno subito un grave danno economico.

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Il bonus è rivolto alle seguenti categorie: 

  • stagionali 
  • intermittenti 
  • autonomi occasionali 
  • incaricati delle vendite a domicilio

Per tutte le categorie ammesse, la norma prevede che non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente, o di trattamento pensionistico diretto. 

L’importo riconosciuto a questi lavoratori è di 600 euro al mese per i mesi di marzo, aprile e maggio, per un totale, appunto, di 1.800 euro. 

Il bonus è erogato dall’Inps previa domanda, per le tre mensilità (marzo, aprile e maggio 2020)e non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione del bonus in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. 

La domanda per il bonus deve essere inoltrata online tramite il portale Inps servendosi di questi strumenti: 

  • SPID di livello 2 o superiore; 
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); 
  • Carta nazionale dei servizi (CNS). 

Qui di seguito tutti i requisiti per ogni singola categoria predetta,per il riconoscimento del bonus: 

Lavoratori stagionali 

 

Tra i destinatari dell’indennità Covid-19 ci sono in primis i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno 30 giornate in questo arco temporale. 

Per i lavoratori stagionali che hanno presentato per il mese di marzo 2020 domanda per il bonus ma gli è stato negato per via dell’appartenenza del datore di lavoro a settori considerati del turismo e degli stabilimenti termali, le domande verranno riesaminate d’ufficio dall’Inps al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso. Questi non dovranno presentare alcuna domanda, in quanto sarà considerata valida quella a suo tempo presentata. 

Lavoratori intermittenti 

 

Anche i lavoratori intermittenti riceveranno il bonus 1.800 euro. In particolare per  chi ha svolto una prestazione lavorativa, nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. 

Sono destinatari dell’indennità Covid-19 sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità. 

Lavoratori autonomi occasionali 

 

Si tratta dei lavoratori autonomi privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 

Per poter avere diritto al bonus questi lavoratori devono essere stati titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, di contratti di lavoro autonomo occasionali e non avere un contratto di questa tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020. 

Per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020. 

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio 

 

Possono accedere al bonus anche i lavoratori che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo derivante dall’attività di vendita a domicilio superiore a 5mila euro, che siano titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.