Bonus maggio, l’INPS fa nuovi chiarimenti

Con una circolare pubblicata il 6 luglio, l’INPS ha fornito alcune novità e note riepilogative riguardo il bonus maggio, mla misura straordinaria di sostegno introdotta con il dl Rilancio per supportare i lavoratori in grave difficoltà econnomica causata dall’emergenza Covid-19. In pratica, la circolare fa un riepilogo di chi deve fare specifica domanda anche per l’indennità covid-19 corrispondente alla mensilità di maggio anche alla luce dei nuovi requisiti e come inviare la domanda.

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A dover fare domanda sono i liberi professionisti, i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 19 maggio 2020 non fossero titolari di trattamento pensionistico diretto o NASpI, oppure che non avessero in essere un rapporto di lavoro dipendente.

L’INPS ha inoltre fornito alcune indicazioni sul bonus in riferimento ai mesi di aprile e maggio destinato ai lavoratori in somministrazione (ovvero rimasti senza lavoro dal 1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020), impiegati presso imprese utilizzatrici dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, in riferimento alle quali si riportano anche le attività economiche riconducibili ai settori interessati, con relativo codice ATECO (sono quelli che possono ottenere l’indennità).

Sono chiamati a presentare nuova domanda (a differenza di altre categorie che riceveranno il sussidio in modo automatico):

  • liberi professionisti (che devono auto-dichiarare la perdita di fatturato);
  • i co.co.co. con i “nuovi requisiti” che non hanno avessero presentato istanza per marzo e aprile 2020;
  • gli stagionali “con i “nuovi requisiti” che non hanno fatto domanda per marzo e aprile;
  • i lavoratori in somministrazione con le caratteristiche sopra descritte.