INPS, estesi i termini per il congedo parentale. Ecco quali sono i motivi di esclusione

Nel Decreto Cura Italia, il Governo ha previsto anche il congedo parentale per la cura dei figli durante la quarantena per l’emergenza COVID-19. Dal momento che il lockdown è stato estero al 3 maggio con la conseguente proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, l’INPS ha comunicato l proroga anche del termine per la richiesta del congedo per l’emergenza Coronavirus.

Attraverso la pagina INPS per la Famiglia, l’istituto di previdenza ha reso noto che sono prorogati fino al 3 maggio prossimo i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo.

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Il congedo può essere fruito solo da uno dei genitori oppure anche da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo, individuale e di coppia, di quindici giorni per nucleo familiare. Inoltre, per fruirne è necessario che nessuno all’interno del nucleo familiare non benefici di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o se l’altro genitori è disoccupato o non lavoratore.

Tra le situazioni d’incompatibilità, dunque, troviamo anche la contemporanea fruizione per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al medesimo nucleo familiare. Tra le situazioni compatibili, invece, rientrano: malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare; il caso in cui ci siano più figli nel nucleo familiare oltre a quello per cui si usufruisce del congedo di maternità o paternità; la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore (in questo caso, ovviamente, il genitore viene considerato come fosse al lavoro senza potersi occupare della cura dei figli); la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore del medesimo nucleo familiare.

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Da segnalare anche l’aspettativa non retribuita che determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso. Per questo motivo, il soggetto che ne beneficia non può essere qualificato come disoccupato o non occupato, in quanto il rapporto di lavoro sussiste e vige anche il diritto alla conservazione del posto stesso. Ne consegue la compatibilità della fruizione del congedo COVID-19.

La richiesta di congedo è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di un genitore con lavoro part-time o intermittente e con le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020. Infine, tra le situazione compatibili rientra la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività.