Bonus 100 euro in busta paga: ecco il codice tributo per il recupero in compensazione

Con la risoluzione n.17/E del 31 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituto il codice tributo che i datori di lavoro dovranno utilizzare per recuperare il premio introdotto per i lavoratori che hanno lavorato in sede. È questa una delle novità inserite nel Decreto Cura Italia, con l’articolo 63 comma 1 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 che ha introdotto il bonus di importo pari a 100 euro, da riconoscere ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 40.000 euro. L’importo, da calcolare in base ai giorni di lavoro effettuati in sede nel mese di marzo, potrà essere riconosciuto partendo dalla retribuzione erogata ad aprile e recuperato in compensazione dal sostituto d’imposta, indicando nel modello F24 il codice tributo 1699.

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Il bonus potrà essere recuperato in compensazione, mediante il modello F24, utilizzando questo codice tributo: 1699, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”. Tutte le istruzioni per recuperare l’importo del premio riconosciuto dal sostituto d’imposta arrivano dalla risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 dell’Agenzia delle Entrate. In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” sarà esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” vengono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio. I datori di lavoro pubblici recuperano la somma erogata mediante il modello F24 EP, utilizzando il seguente codice tributo: 169E” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “169E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” vengono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio.

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Il modello F24 per la compensazione del bonus introdotto dal Decreto Cura Italia dovrà essere presentato in modalità telematica. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, è obbligatorio l’utilizzo del modello F24 telematico per le compensazioni fiscali. Alla compensazione del bonus di 100 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti per il mese di marzo non si applica, invece, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito.

Chi ha diritto al bonus di 100 euro nella busta paga del mese di marzo 2020? Solo i lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo di importo non superiore a 40.000 euro e che abbiano lavorato nella sede di lavoro, non potendo accedere alla modalità di lavoro in smart working. L’importo non sarà pari a 100 euro per tutti, ma sarà calibrato in rapporto al numero di giorni effettivamente svolti in sede. Il premio è esente Irpef.