Reddito di emergenza, nuova domanda per richiederlo

Con il decreto Ristori bis il Governo ha deciso di rifinanziare il contributo a fondo perduto destinato alle attività costrette a chiudere dopo l’approvazione delle ultime misure anti-Covid.

Per chi aveva già proposto domanda sarà necessaria quella al tempo presentata ,per i nuovi percettori bisognerà costituire una domanda a sé.

Il decreto prevede anche una nuova tranche per il Reddito di Emergenza, le cui modalità sono le stesse già previste per quelle dei mesi scorsi: procedura online tramite credenziali, oppure patronati. Da oggi martedì 10 novembre è possibile presentare la domanda all’INPS per ottenere le due mensilità di reddito di cittadinanza, relative ai mesi di novembre e dicembre.

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Aventi diritto:

  • il valore del reddito familiare relativo al mese di settembre 2020 deve risultare inferiore rispetto al reddito di emergenza  (che può andare da 400 a 800 euro, a seconda delle diverse tipologie di aventi diritto).
  • ISEE non superiore a 15mila euro,
  • possesso della risidenza italiana
  • patrimonio mobiliare familiare  (relativo all’ anno 2019) inferiore a 10 mila euro, accresciuta di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 20 mila euro.

 

Causa di esclusione: Se all’interno del proprio nucleo familiare anche un solo componente lavoratore percettore dei benefici di cui all’ ART 15 del decreto ristori non potrà beneficiare di  questo nuovo  bonus.

 

Coloro che già percettori del Rem disposto dal decreto di agosto non dovranno presentare domanda, in quanto avranno diritto automaticamente alle due mensilità ( novembre-dicembre).

 

Nuova domanda a partire dal 10 Novembre , chi deve utilizzare questo modello ?

 

Solo i seguenti soggetti dovranno presentare domanda:

 

  • non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza  ( o perchè non hanno presentato istanza o se l’ abbiano presentata nel caso in cui sia stata rifiutata )
  • hanno ottenuto solo l’indennità di rem  introdotto dal decreto Rilancio, dl 34/2020 e non anche il secondo previsto dal decreto legge 104/2020.