Superbonus 110%, nessun numero massimo di case per i lavori

Per l’applicazione del Superbonus 110%, non vi è alcun limite sul numero di case in cui fare i lavori. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, che ha fornito ulteriori chiarimenti sugli ambiti di applicazione delle agevolazioni per i lavori di efficientamento energetico degli edifici. Si superano così alcuni impedimenti sulla riqualificazione energetica ed antisismica dei condomini previsti dal decreto Rilancio. Sui lavori riguardo parti comuni degli edifici condominiali, infatti, ora si può prevedere la possibilità di ricevere la maxi-detrazione per più di due unità immobiliari.

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In base al comma 10 dell’articolo 119 del Dl Rilancio, viene previsto un limite sull’applicazione del superbonus 110%  a un massimo di due case per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.

Ma il vincolo è stato richiamato dall’ultima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, che ha precisato che il limite delle due case sia previsto esclusivamente per i lavori di riqualificazione energetica, ma in caso di: lavori di isolamento termico degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie degli stessi; interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, con caldaie a condensazione e ad alta efficienza energetica; altri lavori rientranti nell’ecobonus ordinario ritenuti “trainati”, ovvero eseguiti congiuntamente con uno degli interventi trainanti.

Insomma, la risoluzione esclude dal limite delle due unità immobiliari i lavori fatti sulle parti comuni in condominio. In questo caso la maxi detrazione è applicata in riferimento ai costi riconosciuti a ciascun condomino, indipendentemente dal numero di unità immobiliari possedute all’interno del condominio. Come sottolinea QuiFinanza: “Ma fuori dall’agevolazione rimangono comunque i lavori cosiddetti “trainati” finalizzati al risparmio energetico del singolo appartamento posseduto. Per questi casi il vincolo delle due unità immobiliari rimane confermato.

Nella definizione della tipologia di lavori “trainanti” rientrano in generale, con riguardo ai rispettivi massimali, l’isolamento termico degli edifici, i lavori di sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione in condominio, gli interventi su edifici singoli e villette per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore e infine i lavori di adeguamento antisismico.”

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